Il regime sanzionatorio dei licenziamenti
Con il presente schema si vuole riassumere quelli che sono i regimi sanzionatori previsti in caso di licenziamento ritenuto dal Giudice illegittimo o nullo.
REGIME SANZIONATORIO DEI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI PER VECCHI E NUOVI ASSUNTI DOPO IL DL DIGNITÀ
Licenziamento nullo/intimato in forma orale ecc. |
art. 18 (come modificato dalla riforma fornero) |
art. 2, d.lgs. 23/2015 |
Conseguenze sanzionatorie |
Reintegrazione + indennità risarcitoria commisurata all'ultima «retribuzione globale di fatto» maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto il c.d. aliunde perceptum, con un minimo di cinque mensilità (oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali) Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (non assoggettata a contribuzione previdenziale) |
Reintegrazione + indennità risarcitoria commisurata all'ultima «retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto» maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto il c.d. aliunde perceptum, con un minimo di cinque mensilità (oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali) Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (non assoggettata a contribuzione previdenziale). Tale tutela si applica anche nell’ipotesi in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 |
licenziamenti disciplinari |
imprese con più di 15 dipendenti |
imprese fino a 15 dipendenti |
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art. 18 (come modificato |
art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 (come modificato |
art. 8, legge 604/1966 |
art. 9, d.lgs. 23/2015 |
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Conseguenze sanzionatorie in caso di illegittimità del licenziamento |
Reintegrazione solo in caso di illegittimità del licenziamento «per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei + indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto il c.d. “aliunde perceptum” e il c.d. “aliunde percipiendum”, con un limite dell’indennità risarcitoria |
Reintegrazione «esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore» + indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva |
Riassunzione o, in alternativa, indennità risarcitoria compresa fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (l’indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da |
Indennità risarcitoria pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (con un minimo di 3 e un massimo di 6 mensilità) |
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pari a massimo12 mensilità della retribuzione globale di fatto (oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali). Nelle altre ipotesi: indennità risarcitoria omnicomprensiva (minimo 12, massimo 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto). |
reintegrazione, dedotto il c.d. “aliunde perceptum” e il c.d. “aliunde percipiendum” (quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni), con un limite dell’indennità risarcitoria pari a massimo 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. (oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali). Nelle altre ipotesi: indennità risarcitoria pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (minimo 6, massimo 36 mensilità). |
datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro) |
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(1) In caso di violazione della procedura di cui all'articolo 7 Statuto dei Lavoratori è prevista, in caso di licenziamento intimato ai “vecchi” assunti da imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 St. Lav. un'indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, mentre per i nuovi assunti l’indennità stabilita dal Jobs Act è pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità (salva la possibilità – in entrambi i casi – di applicazione delle maggiori tutele previste per i licenziamenti con difetti sostanziali laddove, sulla base della domanda del lavoratore, il giudice accerti ulteriori profili di illegittimità del recesso). Per i “vecchi assunti” delle piccole imprese, l’indennità è quella stabilita dall’art. 8, L. 604/1966 (minimo 2,5 e massimo 6 mensilità, salva l’ipotesi residuale stabilita dall’art. 8 citato, secondo paragrafo, secondo cui l’indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro), mentre per i “nuovi assunti” l’indennità è pari mezza mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a uno e non superiore a sei mensilità.
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licenziamenti economici |
imprese con più di 15 dipendenti |
Imprese fino a 15 dipendenti |
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art. 18 (come modificato |
art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 (come modificato |
art. 8 legge 604/1966 |
art. 9 d.lgs. 23/2015 |
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Conseguenze sanzionatorie in caso di illegittimità del licenziamento |
Reintegrazione possibile solo + indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto il c.d. “aliunde perceptum” e il c.d. “aliunde percipiendum”, con un limite dell’indennità risarcitoria pari a massimo12 mensilità della retribuzione globale di fatto (oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali). La tutela reintegratoria si applica anche in caso di difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero quando il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo2110, secondo comma, del codice civile. Nelle altre ipotesi: indennità risarcitoria omnicomprensiva (minimo 12, massimo 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) (1) |
Indennità risarcitoria pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (minimo 6, massimo 36 mensilità). |
Riassunzione o, in alternativa, indennità risarcitoria compresa fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (l’indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro) |
Indennità risarcitoria pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (con un minimo di 3 e un massimo di 6 mensilità) |
(1) In caso di violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, o della procedura preventiva ex art. 7, L. 604/1966, si applica il regime sanzionatorio indicato sub nota 1.
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licenziamenti collettivi |
imprese con più di 15 dipendenti |
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(richiama l’art. 18 - come modificato |
art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 |
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Conseguenze sanzionatorie in caso di illegittimità del licenziamento |
Reintegrazione possibile solo in caso di illegittimità del licenziamento per «violazione dei criteri di scelta» + indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto il c.d. “aliunde perceptum” e il c.d. “aliunde percipiendum”, con un limite dell’indennità risarcitoria pari a massimo12 mensilità della retribuzione globale di fatto (oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali). In caso di violazione della procedura: indennità risarcitoria omnicomprensiva (minimo 12, massimo 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto). |
Indennità risarcitoria pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (minimo 6, massimo 36 mensilità) |